Statuto Fondo Tumori e Leucemie del Bambino 

Art.1 – Denominazione 

L’Associazione “Fondo Tumori e Leucemie del Bambino”, costituita in Genova il 10 luglio 1973, e’ una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ex legge 4/12/1997 n° 460.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’Associazione usa la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 – Scopo e settore di attività 

L’Associazione non ha scopo di lucro ma si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficienza, consistente nella destinazione di mezzi finanziari a sostegno della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, in particolare quella condotta dal Dipartimento di Ematologia ed oncologia Pediatrica (già Divisione IV di Pediatria (Ematologia ed Oncologia Pediatrica) dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova anche tramite la fornitura di apparecchiature da impiegare nello specifico settore.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione delle attività ad essa direttamente connesse.

Potranno essere effettuate occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o capagne di sensibilizzazione.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

Art. 3 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) contributi e versamenti da parte dei Soci;

b) donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani ed esteri;

c) tutta l’attrezzatura necessaria per il proprio funzionamento tecnico-amministrativo, compresi anche eventuali beni immobili.

Art. 4 – Durata 

La durata dell’Associazione e’ stabilita fino al 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata dall’Assemblea dei Soci.

Art. 5 – Organi Sociali 

Organi dell’Associazione sono:

a. L’Assemblea Generale dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente e il Vice Presidente;

d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

e. Il Collegio dei Probiviri

Art. 6 – Soci 

Sono socie le persone interessate agli scopo dell’Associazione e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Non sono ammesse partecipazioni temporanee. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per morosità, per decesso. Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione almeno tre mesi prima. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti od esclusi non saranno rimborsati.

Casi di particolari gravità o inadempienze vengono decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le quote dei soci non sono trasferibili neppure mortis causa, e non sono rivalutabili.

Art. 7 – Assemblea Generale dei Soci 

L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata una volta all’anno nella sede che il Presidente ritenga più opportuna per l’approvazione del rendiconto annuale dell’Associazione, a mezzo di invito personale all’indirizzo di ciascun Socio; o mediante l’affissione nella sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; oppure a mezzo di pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione regionale almeno 15 giorni prima della data della riunione. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Genova.

Con le stesse modalità viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei membri dell’Associazione.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come, volta per volta, stabilito dall’Assemblea, su proposta del Presidente.

L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana e approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo. Nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Delibera inoltre sulle questioni che riguardano le attività per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Delibera sulle modifiche del presente Statuto.

Ogni Aderente all’Associazione ha diritto ad un voto.

Art. 8 – Amministrazione 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 15 membri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

– Il Presidente

– Il Vice Presidente

– Il Segretario

Ove l’Assemblea lo reputi opportuno può procedere alla nomina di un Presidente onorario.

In caso di dimissioni e decesso di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea annuale.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei membri e comunque una volta all’ano per deliberare in ordine al rendiconto annuale consuntivo e preventivo tecnico-amministrativo sulle spese di funzionamento in base ad una previsione di entrate che, di volta in volta, dovessero realizzarsi durante l’esercizio finanziario.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi dal più anziano dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione e la funzionalità dell’Associazione.

Art. 9 – Presidente e Vice Presidente dell’Associazione 

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Egli ha poteri d’indirizzo e d’impulso dell’attività dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice Presidente lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento.

Art. 10 – Collegio dei revisori dei Conti 

Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare tutta la gestione contabile dell’Associazione e dei relativi libri.

Art. 11 – Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composta da tre membri, nominati dall’Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio, il quale provvede, in tal caso, a far ratificare detta nomina nella successiva Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio svolge funzioni di arbitrio in relazione a qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci per questioni riguardanti l’Associazione e l’esecuzione o interpretazione del presente Statuto, che possa formare oggetto di compromesso. Il Consiglio dei Probiviri giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 12 – Non remunerabilità delle cariche sociali 

Qualsiasi carica sociale non comporta diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 13 – Esercizio sociale – Rendiconto annuale 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno con l’obbligatorietà del rendiconto annuale.

Alla fine di ogni esercizio sociale, entro e non oltre quattro mesi, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale consuntivo e quello preventivo tecnico-amministrativo sulle spese di funzionamento ed una previsione di spesa in base alle entrate che, di colta in volta, dovessero realizzarsi durante l’esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo lo presenta successivamente all’Assemblea.

Il rendiconto annuale consuntivo e quello preventivo tecnico-amministrativo devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, e sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 – Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione, prima dei termini statutari, non può essere deliberato che da una riunione straordinaria dell’Assemblea convocata espressamente, e la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno metà dei suoi membri in prima convocazione e in seconda convocazione con voto di maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

L’Associazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Disposizioni finali 

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Genova, 28 aprile 2008 

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